Gestione completa e automatizzata di locazioni immobiliari di qualunque durata e tipologia: i classici affitti commerciali o abitativi, contratti concordati (3+2), per studenti, di natura transitoria, comodato gratuito, ecc...
La nosta attività per la gestione dell'intero ciclo di vita del contratto di locazione si caratterizza nei seguenti punti:
- Scadenzario completo per tutte le operazioni (es: aggiornamenti ISTAT) e registrazioni.
- Stampa dei modelli RLI, F24 ELIDE, F23, 69, F24 per l'IMU e Remissione in bonis, ecc.
- Registrazione telematica dei contratti e degli adempimenti successivi.
- Fatturazione e/o stampa delle ricevute per conto dei locatori.
- Personalizzazione dei modelli di documento, di stampa e di contratto.
- Rendiconti ai proprietari
- e molto altro ancora ...
Quali sono i vantaggi di questo servizio:
- Non dimenticare più una scadenza. Lo Scadenzario permette di ricordare ed eseguire tutte le operazioni necessarie senza dimenticarne una.
- Ridurre al minimo il rischio di errori. Il programma calcola in automatico: imposta di registro, bolli, sanzioni, interessi, ecc. e compila i diversi modelli (RLI, F24 ELIDE, F23, Modello 69, ecc.).
- Velocizzare tutte le operazioni. Con la registrazione telematica ci si può permette di registrare senza spostarsi dal proprio ufficio.
GESTIONE DELLA CEDOLARE SECCA
Il nostro servizio di gestione immobiliare include tutti gli strumenti per la nuova “Cedolare secca”.
- Scelta per l’adesione al regime della “cedolare secca” (opzione)
- Calcolo dell'evenutale convenienza
- Comunicazione (raccomandata) all’inquilino
- Nuovo modello RLI (registrazioni e adempimenti successivi)
- Gestione relativa ai (non) versamenti a seguito di opzione per la cedolare
- Recesso dell’opzione e rideterminazione delle scadenze (versamenti)
PICCOLA GUIDA CONTRATTI DI LOCAZIONE
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), in caso di tardiva registrazione è possible regolarizzarsi tramite il ravvedimento operoso
Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c'è anche la possibilità di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca , che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), nonchè delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.
Per la registrazione di un contratto di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Attenzione: la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.
Imposta di registroL’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato.
IMMOBILE | PERCENTUALE |
---|---|
Fabbricati a uso abitativo | 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
Fabbricati strumentali per natura | 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva |
2% del canone, negli altri casi | |
Fondi rustici | 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
Altri immobili | 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
- pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
- versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% dal 1° gennaio 2015) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.