Servizi contabili

Le imprese in contabilità semplificata costituiscono sicuramente il maggior numero di imprese in Italia, in quanto la nostra nazione è da sempre per cultura caratterizzata da una “polverizzazione” delle attività economiche, e la piccola e media impresa è sicuramente molto più sviluppata rispetto alla grande impresa nel territorio italiano.

 

Perchè per le piccole e medie imprese si parla di contabilità semplificata? Quando si deve adottare tale regime?

 

Cerchiamo come al solito di essere pratici e di dare al nostro lettore delle nozioni molto rapide da apprendere. Esistono in linea di massima 3 regimi contabili:

 

  • regime di contabilità semplificata;
  • regime di contabilità ordinaria;
  • regime dei contribuenti forfettari

 

La discriminante nella scelta di tali regimi (che comunque in determinati casi possono essere scelti per “opzione”) è data dal volume d’affari:

 

  • volume d’affari di 400.000 euro: al di sotto di tale soglia è possibile scegliere fra contabilità semplificata e ordinaria (su opzione), al di sopra è obbligatorio passare in contabilità ordinaria; tale limite è riservato ad attività di servizi;
  • volume d’affari di 700.000 euro: al di sotto di tale soglia è possibile scegliere fra contabilità semplificata e ordinaria (su opzione), al di sopra è obbligatorio passare in contabilità ordinaria; tale limite è riservato ad altre attività diverse da quelle di servizi;
  • volume d’affari per rientare in questo regime agevolato via a seconda della tipologia di attivtà e varia dai 25.000 ai 50.000; in questo caso per volume d'affari si intende quanto “effettivamente incassato”;
  • per i professionisti non vale tale distinzione: a prescindere dal volume d’affari il regime contabile “naturale” è quello semplificato, il regime ordinario può essere scelto su opzione;
  • per le società di capitali è obbligatorio adottare il regime di contabilità ordinaria;
  • per le società di persone (SNC, SAS, SS) è possibile utilizzare il regime di contabilità semplificata.

  

La contabilità ordinaria                

Per effetto del T.U.I.R. molte società di persone e ditte individuali, avendo superato nell'esercizio precedente la soglia di ricavi di 400.000 euro se si tratta di imprese che svolgono l'attività di prestazione di servizi e 700.000 euro per la produzione di beni o per il commercio, sono obbligate all'adozione della contabilià ordinaria che dovrà essere effettuata necessariamente con il metodo della partita doppia.

Ai fini fiscali il regime di contabilità ordinaria resta obbligatorio anche per le seguenti categorie di aziende:

• società per azioni;
• società a responsibilità limitata;
• società in accomandità per azioni;
• soocietà cooperative;
• società di mutua assicurazione;
                  enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che  hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
• i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni non riconosciute;
• le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato italiano. 

E' importante sottolineare che anche le imprese più piccole, possono optare per la contabilità ordinaria in sostituzione della contabilità semplificata, per esigenze gestionali o per pura scelta di gestione.   

Le imprese in contabilità ordinaria sono tenute ad aggiornare i seguenti libri contabili:

Libro Giornale, dove vengono registrate tutte le operazioni economico-patrimoniali in ordine cronologico;
Libro inventari all'interno del quale vengono riportati la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
Registri IVA integrati con il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, il registro degli acquisti, e altri obbligatori in base all'attività esercitata;
Registro dei cespiti, non più obbligatorio ma utile dove vengono annotati gli acquisti dei beni ammortizzabili indicandone il costo originario, rivalutazioni e svalutazioni, fondo ammortamento, quota ammortamento, e coefficiente di ammortamento.

Saper tenere correttamente la contabilità è soprattutto un modo per gestire correttamente l'azienda, ma anche un modo per dimostrare la correttezza fiscale della propria gestione, in modo da contrastare efficacemente eventuali accertamenti induttivi. Ecco perchè molti imprenditori optano, anche se non obbligati alla più costosa e complessa contabilità ordinaria.

 

La contabilità semplificata

L'imprenditore  che inizia l'attività d'impresa, arte o professione, deve valutare il peso fiscale e gli obblighi contabili che sono diversi in base al regime contabile che sceglie.
Rimane fermo che, a fine anno, deve verificare se la chiusura dei conti comporta un cambiamento di regime fiscale e delle conseguenti regole di determinazione del reddito e dell'Iva.

Le imprese possono applicare il regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 18 del Dpr 600/73. Ai fini delle imposte sui redditi sono minori e in regime di contabilità semplificata, le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o di 700.00,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria. I due limiti,  valgono anche ai fini Iva mensile o trimestrale.

Per i professionisti, il regime contabile è di norma quello semplificato. I contribuenti possono anche esercitare l'opzione per le liquidazioni e il versamento trimestrale Iva. In caso di opzione, va tenuto presente che: i versamenti trimestrali e il saldo annuale vanno maggiorati degli interessi dell'1 per cento; l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare dopo la scelta operata.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, in contabilità semplificata devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel  registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per  i beni  materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate                   le indicazioni ivi  richieste  possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
 Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.